di L. Presotto
Il Diritto Internazionale e molti sistemi giuridici vietano l’anatocismo e, in materia di negozio giuridico (fase precedente alla sottoscrizione di un contratto o un trattato) la messa in esecuzione di artifici, raggiri ed omissioni di informazioni, arrivando a stabilirne la nullità e l’inefficacia retro attiva, ovvero sin dalla sua nascita.
Cos’è l’anatocismo?
Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI SU UN CAPITALE, affinché essi siano a loro volta PRODUTTIVI DI ALTRI INTERESSI.
Un esempio di anatocismo é quello di capitalizzare, ossia sommare al capitale residuo, gli interessi ad ogni scadenza di pagamenti, anche se sono regolarmente pagati.
L’anatocismo, salvo alcuni casi in deroga, non é previsto dal nostro ordinamento, così come ha affermato numerose volte la Corte di Cassazione Civile [si riporta sentenza 20.02.2003 della Cassazione Civile sez. III n. 2593] : “ NON E’ POSSIBILE CUMULARE GLI INTERESSI DI MORA – ovvero per ritardato pagamento – con gli interessi delle somme concesse in mutuo (prestito). Sebbene tali comportamenti siano spesso previsti dai contratto, La natura IMPERATIVA DELLA NORMATIVA NAZIONALE NON CONSENTE COMPORTAMENTI CONTRA LEGEM e quindi la formazione di nuovi usi in deroga alla disposizione legislativa. L’anatocismo é ammesso solo nei limiti indicati dall’art. 1283 c.c. e perciò gli interessi possono produrre interessi SOLTANTO DALLA DOMANDA GIUDIZIALE o in base a convenzione stipulata tra cliente e banca A POSTERIORI ALLA LORO SCADENZA.
Quindi l’anatocismo é consentito dal nostro ordinamento solo in due casi:
1. Quando viene attivata una richiesta di giudizio per un credito non corrisposto, innanzi al Giudice;
2. In base a convenzione, nuova trattativa/contratto, stipulato tra creditore e debitore e COMUNQUE ALMENO DOPO SEI MESI DALL’AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO.
come recita in effetti l’art. 1283 del codice civile.
Dunque il nostro ordinamento vieta l’applicazione dell’anatocismo e rimanda la decisione ad almeno sei mesi dopo la loro scadenza di pagamento, se non corrisposti, e con ricorso alle vie giudiziali, ovvero al giudice adito, il quale è unico soggetto che può stabilire se l’anatocismo è applicabile o meno. (!!)
Saggi di interesse.
La normativa per la determinazione degli interessi legali, é stabilita dall’art. 1284 del codice civile e dalle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Codice civile - Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. (1)
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA MISURA LEGALE DEVONO ESSERE DETERMINATI PER ISCRITTO, ALTRIMENTI SONO DOVUTI NELLA MISURA LEGALE .
IL TASSO DI INTERESSE NON E’ QUINDI FISSO, MA DI ANNO IN ANNO, VIENE STABILITO DA LEGGE DELLO STATO.
IL TASSO DI INTERESSE DIVERSO, SE NON VIENE INDICATO PER ISCRITTO NON E’ VALIDO, E IL DEBITORE E’ TENUTO A CORRISPONDERE IL TASSO STABILITO DALLA LEGGE E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE.
Di seguito le determinazioni dei tassi di interesse con relative pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dal 1990 al 2012.
(1) Il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 1 L. 26.11.1990, n. 353 e poi dall'art. 2 c. 185 L. 23.12.1996 n. 662, con decorrenza dal 01.01.1997. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno".
(2) La misura del saggio degli interessi legali di cui al presente articolo è stata fissata:
- al 2,5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 10.12.1998;
- al 3,5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2001, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 11.12.2000;
- al 3,0 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2002, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290);
- al 2.5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2004, in virtù di quanto disposto dall'art. unico DM 01.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286);
- al 3 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2008, in virtù di quanto disposto dall'art. unico DM 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291);
- all'1% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 04.12.2009 (G.U. 15.12.2009, n. 291);
- all'1,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 07.12.2010 (G.U. 15.12.2010, n. 292).
- all'2,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 12.12.2011 (G.U. 15.12.2011, n. 291).
Da questa ricerca quindi emerge che oltre al divieto di anatocismo, nel nostro ordinamento il tasso legale degli interessi nel periodo tra il 1990 e il 2012 (anno corrente) non é mai stato stabilito dalla Legge con percentuale superiore al 4%.
In diritto internazionale non esiste una tabella scritta che indichi la percentuale da applicarsi.
Come ho in introduzione menzionato é vietato l’anatocismo (ovvero il calcolo dell’interesse sull’interesse, detto anche capitalizzazione dell’interesse).
Lo scambio di beni e servizi viene regolamentato da contratti (Trattati, Convenzioni, ecc.) basate su regole di correttezza, trasparenza, diligenza, senza atti contrari a norme imperative di legge e senza la messa in esecuzione di artifici e raggiri.
Anche nel diritto internazionale vige la regola della trasparenza del negozio giuridico, nella fase immediatamente precedente alla sottoscrizione.
La stipula del contratto deve avvenire in buona fede , con diligenza, con trasparenza , senza artifici , raggiri, e omissioni.
Cosa significa? Significa che la legge STABILISCE INDEROGABILMENTE che tutte le informazioni sui reciproci diritti, e sui reciproci obblighi del rapporto contrattuale, debbono essere enunciate per iscritto, prima della sottoscrizione del contratto di entrambe le parti.
Tenere nascosta un’informazione prima della firma del contratto ed enunciarla in seguito alla stipula, costituisce mancata buona fede, omissione, artificio, raggiro, truffa.
TUTTE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO.
Rebus sic stantibus
lo Stato italiano, il popolo italiano, FIRMANO DELLE CAMBIALI IN BIANCO. Corrispondono una prestazione (il pagamento di interessi) a fronte di UN CONTRATTO NULLO PRIVO DI QUALSIASI EFFICACIA .
UN ISTITUTO INESISTENTE NEL DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE!
Perché?
LA BCE FINANZIA L’ACQUISTO DI TITOLI DI STATO STABILENDO DI VOLTA IN VOLTA IL SAGGIO DI INTERESSE CHE SI FONDA, NON SU REGOLA GIURIDICA, COME DOVREBBE ESSERE, E NEMMENO SU CONTRATTO SCRITTO MA SULL’ANDAMENTO DEL MERCATO FINANZIARIO CHE NON E’ UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO CON POTERE DI STABILIRE LEGGI, MA UN SEMPLICE ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO CUI E’ CONCESSO SOLO DI FARE NEGOZI GIURIDICI !!!!!!!!
Cosa significa?
Un contratto per essere efficace e valido, oltre a non essere viziato, , deve essere sottoscritto con la volontà risultante delle parti, e non può essere imposto da una parte sull’altra con la forza, o peggio con l’omissione di informazioni.
IL CONTRATTO PRIVO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI (buona fede, correttezza, diligenza, volontà delle parti) e CONTRARIO A NORME IMPERATIVE DI LEGGE messo in atto con l’aggravante del raggiro (omissione) E’ NULLO E PRIVO DI EFFICACIA.
Cosa significa nullo e privo di efficacia?
Che non esistono parti contraenti, che non si é formata una volontà comune nel negozio giuridico e che pertanto quel contratto non E’ MAI ESISTITO e quindi NON PRODUCE EFFETTI, NON ESISTONO CREDITORE E DEBITORE, NON ESISTONO PRESTAZIONI , NON ESISTE MANCATO ADEMPIMENTO.
Qualora poi la BCE potesse in qualche modo dimostrare che la volontà nella formazione del contratto e la sua sottoscrizione sono avvenute con volontà delle parti e con i requisiti stabiliti dalla legge in materia di contratto, ESISTE UNA CAUSA DI ANNULLABILITA’
Cos’è l’annullabilità?
E’ una sopravvenuta causa, un fatto che pesa sul contratto e che non consente più ad una delle parti di proseguire nella conduzione del contratto. Un sopravvenuto stato di necessità, o un evento non controllabile, inevitabile e non dovuto a negligenza.
E’ il caso dei paesi del sud Europa attaccati da speculazioni imprevedibili ed inevitabili.
Anche in questo caso il diritto offre possibilità di salvezza nella ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENUTA CAUSA.
Quando la prestazione di pagamento diviene impossibile da parte del debitore, per cause che non siano a lui riconducibili, ( ad un suo comportamento errato) , ma tale sopravvenuta causa é riconducibile ad una situazione contingente, impossibile da prevedere, impossibile da evitare, nonostante l’uso della diligenza, e la prestazione diventa IMPOSSIBILE o ECCESSIVAMENTE ONEROSA, il contratto può essere ANNULLABILE E QUINDI TERMINARE DI AVERE EFFICACIA, OVVERO VENGONO ANNULLATI OBBLIGHI E DOVERI DERIVANTI DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE.
Nella realtà Italiana: NONOSTANTE LE MASSICCE CURE DI AUSTERITA’ (quindi diligenza) , lo Stato Italiano NON HA POTUTO EVITARE L’ATTACCO SPECULATIVO DEI MERCATI (quindi sopravvenuta causa); HA DOVUTO RICORRERE A NUOVI PRESTITI, CARICANDOSI NON SOLO DI INTERESSI SUL CAPITALE, MA ANCHE DI INTERESSI SUI PRECEDENTI INTERESSI (ANATOCISMO), INGIGANTENDO SEMPRE PIU’ IL PROPRIO DEBITO, AL PUNTO CHE ESSO E’ ORMAI DIVENUTO UNA PRESTAZIONE IMPOSSIBILE, SENZA LIMITI, SENZA TERMINI.
UNA PRESTAZIONE ECCESSIVAMENTE ONEROSA CHE NON E’ PIU’ IN GRADO DI SOSTENERE.
CAUSE QUESTE APPENA DESCRITTE, DI ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO E QUINDI DEL DEBITO.
A tutte queste gravi violazioni del codice civile nazionale e delle norme internazionali, in materia di contratto e rapporti commerciali, si aggiungono, come in introduzione spiegato, l’applicazione DI TASSI DI INTERESSE USURAI e DI TASSI DI INTERESSE COMPOSTI (anatocismo) che IL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO RIFIUTA.
La Corte di Cassazione italiana nel novembre del 2005 ha dichiarato ILLEGITTIMO L’ANATOCISMO OBBLIGANDO ALLA RESTITUZIONE DA PARTE DELLE BANCHE DI 30 MILIARDI DI EURO.
PER QUESTO IL DEBITO PUBBLICO, così come gestito, dal Fondo Monetario Internazionale, dal Fondo Monetario Europeo e dalla Banca Centrale Europea, RAPPRESENTA LA TRUFFA MONDIALE IN ASSOLUTO PIU’ GRANDE DELLA STORIA.
Un chiaro esempio lo fornisce uno studio e relativa pubblicazione reperibile in rete, relativo al periodo 1978-1979 (solo due anni). Con la variazione degli interessi applicati, senza alcuna regola, l’interesse da erogarsi annualmente passa nel breve periodo, dalla somma complessiva di 30.000 Lire, alla somma complessiva di 180.000 Lire, in pratica nel secondo anno la somma di interessi che viene restituita é moltiplicata sei volte il suo valore iniziale.
Ovvero: 1978 - debito in $.1.000 - debito in Lire 600.000 – tasso di interesse 5% -interesse annuale Lire 30.000 1979 - debito in $.1.000 – debito in Lire 600.000 – tasso di interesse 30% - interesse annuale Lire 180.000
cambio applicato 1Uds/600 Lire
E’ ovvio quindi che, con l’ applicazione di tassi di interessi al di fuori di una stabilita regola e con l’applicazione dell’anatocismo nessuno Stato debitore sarà mai in grado di ripagare il proprio debito, e continuerà ad indebitarsi all’infinito.
In conclusione, da questo approfondimento , risulta che:
- oltre a gravi violazioni del codice civile in materia di tassi di anatocismo, tassi di interesse e contratti,
- i soggetti erogatori di prestiti e i loro complici, Unione Europea e Classi dirigenziali degli Stati aderenti all’Unione, hanno perpetrato e continuano, reati di natura penale (truffa, raggiri, omissioni) e con l’applicazione di interessi usurai (anch’esso reato penale), hanno e continuano, a violare il Trattato della Dichiarazione dei diritti dell’uomo recepito non solo dalle costituzioni degli stati aderenti, e quindi anche la carta italiana, ma anche dal trattato dell’unione.
l’unione europea e le classi dirigenti degli stati aderenti si sono quind macchiati di un grande crimine: la riduzione in schiavitu’ di milioni di esseri umani.per cancellare questa schiavitu basterebbe l’applicazione dei principi generali del diritto, così come sono riconosciuti dall’articolo 38 della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia per stabilire che molti debiti sono viziati da nullità.
proprio su queste basi argentina , colombia e islanda hanno cancellato i propri debiti. su queste stesse basi , per annulare il debito, sembra si stia orientando l’irlanda e su queste stesse basi la grecia potrebbe uscire dall’euro ed annullare i propri.
da quanto si parla di probabile uscita della grecia dall’euro e di incapacita’ della stessa di onorare il debito ?
la bce e il fondo monetario europeo sanno benissimo di non aver elementi concreti giuridici per pretendere la restituzione con interessi delle somme.
hanno il terrore che la consapevolezza della mancanza di fondamento del debito si estenda a tutti i popoli europei.
sarebbe il default della banca centrale europea e del fondo monetario europeo e non degli stati dell’euro zona, come invece vogliono farci credere.
Lorella Presotto, 31 luglio 2012
Nessun commento:
Posta un commento