Oggi piove e, essendo meteopata, non sono di buon'umore.
Mi sono messo a lavorare su alcuni schemi in materia di diritto del lavoro e sono venute fuori alcune cosette che non hanno rialzato il mio umore...
Così mi è venuta la voglia di far passare il buon'umore anche a voi!
Dunque, lo sapevate che...
- Che molti sindacalisti e politici hanno potuto farsi accreditare anni e anni di "lavoro" soltanto con una dichiarazione dei loro "datori di lavoro" (i sindacati ed i partiti)???
No, non lo sapevate? beh, in allegato 1 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
- Che i sindacati ed i partiti, in caso di licenziamento illegittimo, non sono soggetti all'obbligo di reintegrazione???
No, non lo sapevate? beh, in allegato 2 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
- Che i sindacati, non sono associazioni con personalità giuridica, perchè non hanno mai accettato le condizioni previste dalla Costituzione, per essere registrati????
No, non lo sapevate? beh, in allegato 3, c'è la norma COSTITUZIONALE che lo prevedeva...
- Che i sindacati hanno un patrimonio immobiliare mai censito e sul quale non hanno mai pagato ICI e non si sa se pagano l'IMU?
No, non lo sapevate? beh, in allegato 4 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
E POI SI MERAVIGLIANO SE GRILLO PRENDE IL 30% DEI VOTI!!!!!
(NELLE SUE SPARATE CE N'E' ANCHE PER I SINDACATI.....)
Allegati
Allegati
Allegato 1
Legge 11 giugno 1974, n. 252 (in Gazz. Uff., 8 luglio, n. 177). - Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
(Legge MOSCA)
Art. 1.
I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.
A detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.
Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.
La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi (1).
(1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art. 3.
È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.
La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante.
Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazione della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL (1).
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4.
Art. 4.
La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.
Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonché, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.
Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
Art. 5.
I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Art. 6.
I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.
In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
Art. 7.
I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.
L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.
Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti.
Art.8
I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (1).
(1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art.9
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 256). - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione (Legge Treu) (1).
(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 72.
(Omissis).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Art.3
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. (1)
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. (2)
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (3).
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (4).
10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale (5) .
(1) Ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, i soggetti di cui al presente comma, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, presente articolo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.
(2) Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art. 3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278.
(3) Comma aggiunto dall'art. 26, l. 3 agosto 1999, n. 265.
(4) Vedi l'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(5) Vedi l'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Allegato 2
Legge 11 maggio 1990, n. 108 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti individuali.
Articolo 4
Area di non applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (1) .
Allegato 3
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 dicembre 1947 (in Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straordinaria).
Articolo 39
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
É condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Allegato 4
Legge 18 novembre 1977, n. 902 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
(Omissis).
Art.1
Art. 1.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.
Art.2
Art. 2.
Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.
Art.3
Art. 3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.
Art.4
Art. 4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio - corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori - contenente la separata ripartizione in due masse rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.
Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori.
Con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.
Art.5
Art. 5.
Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.
Art.6
Art. 6.
Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.
Art.7
Art. 7.
Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5 nei successivi sessanta giorni è nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente.
Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.8
Art. 8.
In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate.
Art.9
Art. 9.
Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
Art.10
Art. 10.
L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per le indennità di anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste".
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.
Art.11
Art. 11.
I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Art.12
Art. 12.
Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure e di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.13
Art. 13.
Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio.
Art.14
Art. 14.
La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974.
I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.
All.1
Allegato unico.
TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 1,
DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI
SINDACALI FASCISTE
A) Associazioni sindacali dei lavoratori
Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;
Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;
Unione italiana del lavoro - UIL;
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori CISNAL;
Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA.
B) Associazioni sindacali dei datori di lavoro delle cooperative e dei lavoratori autonomi
Settore industria:
Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale INTERSIND;
Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP;
Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA;
Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA;
Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;
Federazione italiana editori giornali - FIEG;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore agricoltura:
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale contadini;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore commercio:
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
Settore credito ed assicurazione:
Associazione sindacale fra le aziende di credito - ASSICREDITO;
Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI;
Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.
From: Vincenzo Meleca
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