giovedì 9 agosto 2012

Legge sulla banca tedesca del Reich




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Legge sulla banca tedesca del Reich1
 
 
Un breve estratto dall’ottimo libello della Effepi “La legge sulla Reichsbank”
Nel giugno del 1939, in Germania, per la prima volta da quando, nel 1695 si era imposto il signoraggio, un governo aveva avuto il coraggio e la forza di nazionalizzare la banca di emissione, riacquistando, così, la proprietà della moneta. Gli avvenimenti successivi – ci riferiamo ovviamente al secondo conflitto mondiale – hanno messo in ombra questo evento di portata storica. Le “democrazie occidentali”, che pure poco o nulla avevano fatto per salvare quell’abborracciata anomalia statale battezzata a Versailles Cecoslovacchia e da loro vezzeggiata e armata in funzione antitedesca, scoprirono all’improvviso l’irrefrenabile desiderio, l’imprescindibile necessità di “morire per Danzica”. Nessuno storico, almeno a nostra conoscenza, ha mai correlato i due fatti, il che indurrebbe a ritenere che, secondo gli ufficiali sacerdoti di Clio, i due avvenimenti, lo scoppio delle ostilità e la nazionalizzazione della banca di emissione, corrano su binari diversi, mai destinati ad incontrarsi. E questo è, quantomeno per quegli storici così attenti alla componente economica, decisamente strano.
Tutti hanno accettato di buon grado e come incontrovertibili le motivazioni ufficiali di Francia e Gran Bretagna. Eppure è ingenuo pensare che i governi inglese e francese nel dichiarare guerra alla Germania palesassero le reali motivazioni in forza delle quali decidevano di entrare in conflitto. Del resto, se “morire per Danzica” destava già non poche perplessità fra il popolo e l’esercito francese, come avrebbero mai reagito questi ad una parola d’ordine che suggerisse di morire per il signoraggio? A guerra finita, le potenze occupanti hanno provveduto a eliminare quest’anomalia bancaria tedesca, da loro vista come un pericoloso focolaio di infezione.
Gli americani hanno provveduto con la Legge n. 60 del 1° marzo 1948 (Militärregierung Deutschland, Amerikanisches Kontrollgebiet, Gesetz Nr. 60 vom 1. Marz 1948), gli inglesi con l’Ordinanza n. 129, del 1° marzo 1948 (Militärregierung Deutschland, Britisches Kontrollgebiet, Verordnung Nr. 129 vom 1. März 1948) e i francesi con l’Ordinanza 203 del 26 marzo 1949 (Militärregierung Deutschland, Französisches KontroUgebiet, Verordnung Nr. 203 vom 26. März 1949).
Non siamo in grado di fornire al lettore gli estremi della norma promulgata nel settore sovietico, del resto se si pensa che la Gosbank – la banca di emissione sovietica – era anch’essa privata e contava fra i suoi soci il miliardario “americano” Armand Hammer, è diffìcile pensare che abbiano tardato ad emettere una norma del genere.
C’erano voluti poco meno di dieci sanguinosi anni e qualche milione di morti, ma, finalmente, l’ordine era stato ripristinato e gli affari potevano riprendere il loro corso usuale. Per garantirsi, però, un lungo sonno indisturbato ed evitare il ripetersi di analoghi “crimini” era necessario demonizzare l’avversario ed esporlo al ludibrio dell’universo mondo. E anche questo è puntualmente avvenuto.
Il governo del Reich ha approvato la seguente legge, che viene così emanata :
La Banca Tedesca del Reich è, in quanto banca d’emissione, alle dirette dipendenze della totale sovranità del Reich. È al servizio della realizzazione degli scopi fissati dal governo nazionalsocialista nei limiti della sfera di competenza affidatale, soprattutto per la garanzia del valore della valuta tedesca. Per regolamentare i rapporti giuridici della Banca del Reich, costituita con la legge del 14 Marzo 1875 (RGBI. S. 177), il governo del Reich ha approvato la seguente legge, che viene qui proclamata:
I. Forma giuridica e Incombenze
§1

(1) La Banca Tedesca del Reich fa capo direttamente al Führer e Cancelliere del Reich.
(2) È persona giuridica di diritto pubblico con sede a Berlino. Può istituire delle filiali.
§2
I compiti della Banca Tedesca del Reich derivano dalla sua posizione di banca d’emissione del Reich. Essa sola ha il diritto di emettere banconote. Deve inoltre regolamentare le transazioni e le operazioni finanziarie in Germania e all’estero. Deve anche provvedere alla utilizzazione dei mezzi economici disponibili dell’economia tedesca nel modo più appropriato per l’interesse collettivo e politico-economico.
II. Direzione e Amministrazione
§3

(1) La Banca Tedesca del Reich è diretta e amministrata dal presidente e dagli altri componenti del comitato direttivo, secondo le disposizioni e con la supervisione del Führer e Cancelliere del Reich.
(2) Nel comitato direttivo della Banca del Reich, è il presidente che prende le decisioni.
§4

Il Führer e Cancelliere nomina il presidente della banca e gli altri componenti del comitato direttivo. Egli decide la durata del loro incarico.
Gli stipendi, gli assegni di aspettativa, le pensioni e le pensioni di guerra del presidente della banca e degli altri componenti del comitato direttivo, vengono definiti da un contratto con la Banca Tedesca del Reich. II contratto necessita dell’approvazione del Führer e Cancelliere del Reich.
Il Führer e Cancelliere del Reich può rimuovere il presidente della banca e gli altri componenti del comitato direttivo in qualsiasi momento, nel rispetto della salvaguardia dei diritti contrattuali.

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del 15 giugno 1939
modificata dal
Decreto del 4 Settembre 19392 (RGBl. I. S. 1694)3
di fatto abrogati, rispettivamente dalla legge N. 60 del governo militare americano in Germania e dal
decreto N. 129 del governo militare inglese in Germania del 1° Marzo 1948 (GVBl. Wirtschaftsrat
supplemento N. 3)4
Il governo del Reich ha approvato la seguente legge, che viene così5 emanata:6
La banca tedesca del Reich è, come banca d’emissione, alle dirette dipendenze della totale
sovranità del Reich. E’ al servizio della realizzazione degli scopi prefissi7 dal governo
Nazionalsocialista nei limiti della sfera di competenza affidatale, soprattutto per la garanzia del
valore della valuta tedesca.
Per regolamentare i rapporti giuridici della banca del Reich, costituita con la legge del 14 Marzo
1875 (RGBl. S. 177), il governo del Reich ha approvato la seguente legge, che viene qui
proclamata:8
I. Forma giuridica e Incombenze
§ 1. (1) La banca tedesca del Reich fa capo direttamente al Führer e al Cancelliere del Reich.
(2) E’ una persona giuridica di diritto pubblico con sede a Berlino. Può avere delle filiali.
§ 2. I compiti della banca tedesca del Reich derivano dalla sua posizione di banca d’emissione del
Reich. Essa sola ha il diritto di emettere banconote. Deve inoltre regolamentare le transazioni e le
operazioni finanziarie in Germania e all’estero. Deve anche provvedere alla utilizzazione dei mezzi
economici disponibili dell’economia tedesca nel modo più appropriato per l’interesse collettivo e
politico-economico.
1 Reichsgesetzblatt 1939 I S. 1015, 1030.
2 "Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des Rechts der Handelsgesellschaften und der Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften".
3 “RGBl.” è l’acronimo di “Reichsgesetzblatt”, l’equivalente della Gazzetta Ufficiale; “S.” sta per “Seite”, ovvero “Pagina”.
4 “GVBl.” è l’acronimo di “Gesetz- und Verordnungsblatt”.
5 Anche: “con la presente”.
6 Anche: “proclamata”.
7 Letteralmente: “posti”.
8 Vedi note 3 e 4.
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II. Direzione e Amministrazione
§ 3. (1) La banca tedesca del Reich è diretta e amministrata dal presidente9 e dagli altri componenti
del comitato direttivo10, secondo le disposizioni e con la supervisione del Führer e Cancelliere del
Reich.
(2) Nel comitato direttivo della banca del Reich, è il presidente che prende le decisioni.
§ 4. (1) Il Führer e Cancelliere nomina il presidente della banca e gli altri componenti del comitato
direttivo. Egli decide la durata del loro incarico.
(2) Gli stipendi, gli assegni di aspettativa, le pensioni e le pensioni di guerra11 del presidente della
banca e degli altri componenti del comitato direttivo, vengono definiti da un contratto con la banca
tedesca del Reich. Il contratto necessita dell’approvazione del Führer e Cancelliere del Reich.
(3) Il Führer e Cancelliere del Reich può rimuovere il presidente della banca e gli altri componenti
del comitato direttivo in qualsiasi momento, nel rispetto della salvaguardia dei diritti contrattuali.
§ 5. (1) La banca tedesca del Reich è rappresentata legalmente e extragiudizialmente dal comitato
direttivo.
(2) Per la banca tedesca del Reich le dichiarazioni sono vincolanti se vengono rilasciate da due
componenti del comitato direttivo. Possono anche essere rilasciate da rappresentanti nominati dal
comitato direttivo stesso.
(3) I comitati direttivi delle filiali indipendenti (uffici centrali della banca del Reich e uffici della banca
del Reich) rappresentano la banca tedesca del Reich legalmente e extragiudizialmente, all’interno
delle competenze delle filiali da loro dirette. Per la banca del Reich le dichiarazioni delle filiali
indipendenti sono attendibili se vengono rilasciate da due membri del comitato direttivo o dai loro
rappresentanti. Qualsiasi lamentela verso la banca del Reich, nei confronti dell’attività commerciale
di una certa filiale, può essere sollevata dal tribunale responsabile della sede della filiale.
(4) Se si deve esprimere una istanza nei confronti della banca tedesca del Reich, ne è sufficiente la
consegna ad un suo rappresentante autorizzato.
9 Letteralmente: “dal presidente della banca tedesca del Reich”.
10 Letteralmente: “del comitato direttivo della banca del Reich”. In molti casi in cui, nel testo originale, viene ripetuta la
frase “…banca tedesca del Reich…”, nella traduzione questa frase è stata omessa per facilitare la lettura.
11 “Hinterbliebenenbezüge”, letteralmente: “stipendi dei sopravvissuti”.
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§ 6. (1) Il presidente della banca del Reich costituisce, all’interno del comitato direttivo della banca,
un comitato consultivo, del quale detiene la presidenza. Egli nomina, tra i componenti del comitato,
un rappresentante permanente.
(2) Il presidente della banca del Reich può istituire delle commissioni del comitato per i tribunali del
lavoro e affidare a singoli membri del comitato dei particolari incarichi.
(3) Presso le filiali possono essere costituiti comitati di distretto.
(4) I membri dei comitati e dei comitati di distretto operano12 a titolo onorifico.
§ 7. (1) Il presidente della banca del Reich nomina i funzionari della banca. Per la loro nomina deve
essere sentito il Sostituto del Führer13, o l’autorità preposta, perché questa abbia validità.
(2) I funzionari della banca sono indirettamente dipendenti del Reich. I loro rapporti giuridici sono
regolamentati da uno statuto degli impiegati emanato dal presidente della banca stessa, che deve
sostenere le particolari esigenze di un’ordinata ed efficiente attività bancaria. Lo statuto necessita
dell’approvazione del governo del Reich.
(3) I dipendenti della banca sottostanno al regolamento di punizione disciplinare del Reich.14 La più
alta autorità di servizio tra i dipendenti della banca è il presidente della banca tedesca del Reich.
§ 8. (1) Il presidente della banca tedesca del Reich emana le disposizioni circa gli stipendi, gli
assegni di aspettativa, le pensioni, le pensioni di guerra e i premi per i dipendenti. Queste
disposizioni necessitano dell’approvazione del governo del Reich.
(2) Il presidente può concedere, in casi specifici, secondo le necessità della banca tedesca del
Reich, compensi particolari per speciali risultati. Questi compensi non devono superare, nel totale,
un decimo del totale degli stipendi degli impiegati della banca stessa.
§ 9. Il presidente della banca tedesca del Reich può nominare, per la banca e le sue filiali, impiegati
addetti al rilascio di documenti. Questi devono possedere la qualifica di giudice15 e detengono un
sigillo d’ufficio. Gli impiegati addetti al rilascio di documenti possono, per quanto concerne gli affari
della banca, assumere tutti gli incarichi che appartengono all’attività d’ufficio di un notaio.
12 Letteralmente: “sono attivi” (“tätig”).
13 L'incarico di Stellvertreter des Führers [StdF] (Sostituto –o Rappresentante- del Führer) fu di Rudolf Hess dal 21 aprile
1933 al 10 maggio 1941.Da quella data la carica fu soppressa e sostituita con quella di Leiter der Parteikanzlei, affidata a
Martin Bormann.
14 Reichsdienststrafordnung.
15 “Richteramt”: carica di giudice.
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L’autorizzazione a rappresentare la banca tedesca del Reich può essere provata da un certificato di
un impiegato della banca addetto al rilascio di documenti.
§ 10. (1) I membri del comitato direttivo della banca, tutte le persone in servizio attivo presso la
banca, così come i membri del comitato consultivo e dei comitati di distretto, sono obbligati a
mantenere il silenzio su tutte le questioni e le istituzioni della banca del Reich a loro conoscenza,
soprattutto su tutti gli affari della banca e sull’entità dei crediti concessi, anche quando la loro
collaborazione con la banca tedesca del Reich sia venuta meno.
(2) Essi non devono deporre in merito a tali questioni né davanti al tribunale né
extraprocessualmente, senza l’approvazione del presidente della banca del Reich, e non devono
nemmeno rilasciare dichiarazioni. Il permesso di deporre come testimone verrà negato se le
deposizioni rappresentino un danno dell’interesse del Reich o se compromettano l’adempimento di
compiti16 pubblici o li mettano in seria difficoltà. L’accettazione di una istanza può essere negata
quando il rimborso vada a detrimento dell’interesse generale Stato.
(3) L’ordinamento di procedura penale è valido per la banca tedesca del Reich a condizione che la
più alta autorità di servizio in questo ambito sia il presidente della banca stessa.
III. Capitale sociale e partecipanti
§ 11. (1) Il capitale sociale della banca tedesca del Reich ammonta a 150 milioni di marchi tedeschi.
E’ diviso in partecipazioni. I partecipanti non rispondono personalmente delle obbligazioni della
banca tedesca del Reich.
(2) Sono ammessi come partecipanti della banca del Reich solo i cittadini tedeschi che per la loro
origine adempiano i requisiti relativi al diritto di cittadinanza del Reich, nonché le persone giuridiche
e le aziende che svolgano la loro competenza nell’ambito di applicazione di questa legge.
(3) L’acquirente di una partecipazione deve documentare, a richiesta della banca, entro i termini da
questa stabiliti, che egli soddisfa quanto previsto al comma 2 per il possesso delle partecipazioni
della banca del Reich. Il comitato direttivo della banca del Reich decide, escludendo le vie legali, se
le prove17 addotte sono respinte.
(4) Lo statuto (§ 27)18 può disporre che i titoli di partecipazione vengano venduti. Possono essere
conferiti attraverso una girata19. Per la forma della girata, il documento legale del titolare e il suo
16 Anche: “scopi” (“Aufgaben”).
17 Anche: “giustificazioni, pezze d’appoggio” (“Nachweis”) [prodotte da chi intenda acquisire la/le partecipazioni della
banca].
18 Il simbolo § indica l’articolo della Legge.
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obbligo di pubblicazione si procede ai sensi degli articoli 12, 13, 14 –comma 2- e dell’articolo 16
della legge cambiaria.20
§ 12. (1) L’assemblea generale rappresenta gli azionisti.
(2) Riceve il bilancio di fine anno e il resoconto della gestione. Delibera, previa proposta del
presidente della banca tedesca del Reich, un aumento del capitale sociale.
IV. Giro d’affari della banca tedesca del Reich
§ 13. (1) La banca tedesca del Reich è autorizzata a condurre i seguenti affari:
1. Comprare e vendere cambiali e assegni, per i quali garantiscano tre persone solventi e
conosciute. Le cambiali, contando il giorno dell’acquisto, devono essere pagabili entro tre mesi.
Devono essere cambiali commerciali vantaggiose. Si può rinunciare al requisito della terza firma se,
attraverso una garanzia collaterale o in altri modi, è assicurata la sicurezza della cambiale o
dell’assegno.
2. Comprare e vendere effetti del tesoro emessi dal Reich che, a partire dal giorno dell’acquisto,
devono essere pagabili entro tre mesi. Il Führer e Cancelliere del Reich stabilisce l’importo massimo
che la banca tedesca del Reich, in base al presente regolamento, può avere nelle sue riserve e
prestare, secondo il par. c) del comma 5.
3. Comprare e vendere, secondo la regolamentazione del mercato monetario, titoli a tasso fisso
ammessi al commercio borsistico ufficiale, e buoni del tesoro del Reich che, a partire dal giorno
dell’acquisto, devono essere pagabili entro un anno.
4. comprare e vendere oro e valute estere.
5. concedere, in cambio di un deposito, prestiti fruttiferi non oltre i tre mesi (traffici su pegno),
e quindi:
a) in cambio d’oro fino all’ammontare del prezzo d’acquisto (§ 14),
b) in cambio di cambiali che soddisfino i requisiti del comma 1, al massimo per 9/10 del loro
importo nominale,
c) in cambio di effetti del tesoro concessi dal Reich, che soddisfino i requisiti del comma 2, al
massimo per 9/10 del loro importo nominale,
d) in cambio di titoli di credito a reddito fisso definiti dal comitato direttivo della banca del Reich, in
cambio di buoni del tesoro del Reich o di un Land tedesco che, contando dal giorno del
prestito, devono essere pagabili entro un anno – in somme e parti del fondo comune presso
19 La girata ("Indossament") è il mezzo con cui si trasferisce il titolo e consiste nell'apporre la firma sul retro del titolo
stesso.
20 Wechselgesetz.
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banche di raccolta di titoli – così come in cambio del prestito iscritto nel Registro del debito
pubblico del Reich21, al massimo per 3/4 della loro quotazione di borsa.
Se non esiste, per i valori di questo tipo, nessuna quotazione di borsa, il comitato direttivo della
banca del Reich stabilisce il valore di un prestito secondo le possibilità di realizzazione
esistenti.
e) in cambio di merce che si trovi in patria o di documenti sostitutivi al massimo per 2/3 del loro
valore.
Se il debitore di un prestito tutelato dal prestito su pegno è in arretrato, la banca tedesca del Reich è
autorizzata, senza delega o collaborazione giudiziaria, a vendere pubblicamente il pegno mediante
uno dei suoi impiegati o mediante un impiegato autorizzato alle aste o, se l’oggetto ha un prezzo di
borsa o di mercato, può ottenere la vendita al prezzo corrente anche non pubblicamente, mediante
uno dei suoi impiegati o di un mediatore commerciale e convenire sul ricavato per quanto riguarda i
costi, gli interessi e il capitale. La banca tedesca del Reich mantiene questo diritto anche nei
confronti di altri creditori e nei confronti dell’attivo fallimentare dei debitori.
6. Accettare denaro a interesse zero – in casi eccezionali anche con interessi – in movimenti di conto
corrente o come deposito.
7. Prendere in custodia e in gestione oggetti di valore, soprattutto titoli. La banca tedesca del Reich
ha la funzione di una banca che raccoglie titoli di credito.
8. Per conti stranieri previa copertura:
a) eseguire affari di banca;
b) comprare e vendere metalli preziosi.
(2) Il comitato direttivo della banca del Reich deve rendere noti pubblicamente i futuri tassi
d’interesse applicati al movimento d’affari della banca tedesca del Reich.
§ 14. (1) La banca del Reich è obbligata a comprare oro in lingotti per la sua sede di Berlino ad una
tariffa fissa di 2784 marchi tedeschi per un chilogrammo raffinato. E’ autorizzata, a spese del
venditore, a esaminare tale oro e farlo dividere.
(2) La banca del Reich preleva dalle sue scorte disponibili oro in lingotti al prezzo di 2790 marchi
tedeschi per un chilogrammo raffinato dietro pagamento in contanti, se le appare garantito l’utilizzo
per scopi politico-economici giustificati.
§ 15. (1) La banca tedesca del Reich ha l’obbligo di eseguire tutta la gestione del Reich relativa agli
affari di banca, fin dove questi siano permessi dopo le disposizioni della presente legge, come pure
di operare da mediatore in tutte le operazioni finanziarie fra i fondi del Reich, dei Reichsgau, dei
21 Reichsschuldbuchforderungen.
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Länder, dei comuni e delle federazioni di comuni22. Per tali attività non deve mettere in conto al
Reich né i costi né le tasse.
(2) Il Reich, attraverso la banca, si occuperà di tutta la gestione amministrativa del Reich relativa gli
affari bancari. Il Reich concederà obbligazioni e buoni del tesoro anzitutto attraverso la banca del
Reich.
§ 16. (1) La banca del Reich può concedere al Reich dei prestiti, il cui tasso è deciso dal Führer e
Cancelliere del Reich.
(2) La banca può inoltre concedere prestiti alle poste e alle ferrovie del Reich23 fino ad un importo
massimo di 200 milioni di marchi tedeschi per entrambe le aziende. In questo caso, su richiesta della
banca, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 15 comma 2.
§ 17. La banca del Reich è autorizzata ad acquisire e alienare azioni e obbligazioni della Banca
aurea di sconto tedesca24, così come azioni bancarie, per la compensazione di pagamenti
internazionali e a rilevare le garanzie per le sottoscrizioni di tali azioni.
§ 18. (1) La banca del Reich può effettuare altri affari oltre a quelli autorizzati dagli § dal 13 al 17,
solo per scopi aziendali o per la realizzazione o liquidazione di affari permessi.
(2) Alla banca del Reich è proibita l’accettazione di cambiali.
§ 19. (1) La banca del Reich è obbligata al pagamento nei confronti del possessore in caso di
assegno da essa provvisto con certificato di conferma. Per il pagamento garantisce anche al
traente25 e a giranti.26
(2) La banca del Reich è autorizzata a fornire un assegno con certificato di copertura solo previa
copertura.
(3) Il pagamento degli assegni certificati non può essere rifiutato anche se nel frattempo sul
patrimonio del traente si è dato inizio alla procedura fallimentare.
22 der Gemeinden und Gemeindeverbände.
23 der Deutschen Reichspost und der Deutschen Reichsbahn.
24 Deutsch Golddiskontbank.
25 Il traente è colui che emette l’assegno.
26 Il girante è il soggetto che, tramite l'atto, detto girata, trasferisce a un altro soggetto, detta giratario, la titolarità di un
titolo di credito (di solito un assegno o una cambiale) e di tutti i diritti ad esso inerenti. In pratica con la girata il girante
dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originario indicato
nel titolo.
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(4) L’obbligo sul certificato viene meno se l’assegno non è presentato per il pagamento nel giro di
otto giorni dall’emissione. Sulla dimostrazione della presentazione trovano applicazione le
prescrizioni dell’articolo 40 della legge sugli assegni.27
(5) Il diritto al certificato cade in prescrizione dopo due anni dalla presentazione.
(6) Sull’azione giudiziaria per rivendicare i propri diritti per quanto riguarda il certificato, trovano
applicazione le norme di competenza e di procedimento vigenti in tema di cambiali.
(7) Il certificato non giustifica l’obbligo di pagamento del bollo sulla cambiale o di un’altra tassa.
V. Emissione di banconote, copertura delle banconote e documenti
§ 20. (1) Le banconote del Reich sono, otre alle monete d’oro del Reich, l’unico e assoluto mezzo di
pagamento legale.
(2) Le banconote del Reich sono i marchi tedeschi. Le banconote del Reich superiori al piccolo
importo di dieci marchi tedeschi devono essere emesse solo di comune accordo con il governo del
Reich.
§ 21. (1) Le banconote della banca del Reich in circolazione devono essere coperte in qualsiasi
momento grazie alle loro scorte
di cambiali e assegni secondo l’§ 13, comma 1,
di cambiali del tesoro del Reich secondo l’§ 13 comma 2,
di documenti di valore secondo l’§ 13 comma 3,
di crediti giornalieri in scadenza per quanto riguarda i prestiti su pegno secondo l’§ 13 comma 5.
(2) La banca del Reich deve mantenere le scorte di oro e di valute estere al livello necessario,
secondo il proprio giudizio, per il regolamento delle operazioni finanziarie con l’estero e per il
mantenimento del valore della valuta.
(3) Le scorte di oro e di valute estere, delle quali la banca tedesca del Reich può disporre in
qualsiasi momento, come i cosiddetti fondi di copertura del comma 1, sono accettati come copertura
delle banconote. L’oro, per quanto riguarda questa norma, consiste in monete d’oro del Reich
calcolate alla pari, e inoltre in lingotti d’oro e altre monete d’oro che valgano 2684 marchi tedeschi
per un chilogrammo raffinato. Le valute estere, per quanto riguarda questa norma, sono denaro in
corso all’estero, con eccezione delle monete spicciole, pagabili all’estero e cambiali e assegni in
27 Scheckgesetz.
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valuta straniera secondo l’§ 13 comma 1, così come i crediti in scadenza giornaliera che siano
pagabili in valuta straniera da una banca nota per essere solvente a una piazza finanziaria straniera
centrale.
§ 22. (1) La banca del Reich deve versare un risarcimento per le banconote rovinate, purché il
possessore o presenti una parte della banconota più grande della metà o dimostri che l’altra parte
della banconota, della quale egli ha solo la metà o una parte più piccola, sia sottoposta a
nichelatura. Il comitato direttivo della banca del Reich decide, escludendo le vie legali ordinarie, se la
prova28 è rifiutata.
(2) Il ritiro e la confisca delle banconote avviene per mezzo del comitato direttivo della banca del
Reich che su ciò emana più precise disposizioni. Queste disposizioni sono rese note pubblicamente.
(3) Le banconote ritirate non sono più valide, dopo la scadenza del termine definito dal comitato
direttivo della banca del Reich.
(4) La banca tedesca del Reich non è obbligata a versare alcun risarcimento per le banconote
distrutte, perse o non valide.
§ 23. (1) La banca tedesca del Reich deve pubblicare regolarmente lo stato del suo attivo e passivo.
(2) La pubblicazione deve indicare:
1. per quanto riguarda il passivo:
il capitale sociale,
i fondi di riserva e l’accantonamento,
l’ammontare delle banconote in circolazione,
le obbligazioni a scadenza giornaliera,
le obbligazioni vincolate ad un preavviso,
il passivo ulteriore;
2. per quanto riguarda l’attivo:
la copertura delle scorte di oro e valute straniere,
le scorte di:
cambiali e assegni e cambiali del tesoro del Reich,
titoli29 che siano stati acquistati secondo l’§ 13 comma 3,
crediti su pegno,
monete spicciole tedesche,
28 Vedi nota 16.
29 “an sonstigen Wertpapieren”, “titoli” o “effetti”.
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rendita delle banconote della banca,
ulteriori titoli,
l’attivo ulteriore.
(3) Devono inoltre essere messe in evidenza le obbligazioni derivate da assegni negoziati pagabili
nel territorio nazionale.
VI. Bilancio di fine anno e distribuzione degli utili
§ 24. (1) Il comitato direttivo della banca del Reich stabilisce la distribuzione degli utili.
(2) Il dieci per cento del profitto annuale deve alimentare un fondo di riserva legale, fino a che questo
non raggiungerà l’ammontare del capitale sociale. Il fondo di riserva legale può essere usato solo
per il risarcimento di svalutazioni e per la copertura di perdite particolari. All’utilizzo del fondo di
riserva legale non osta l’esistenza di riserve libere per il risarcimento di svalutazioni e per la
copertura di perdite particolari.
(3) Sul profitto rimasto i partecipanti ricevono una quota di utile del cinque per cento. L’eccedenza
spetta al Reich.
VII. Giri d’affari della banca tedesca del Reich
§ 25. (1) E’ punito con la carcerazione e con una multa di entità illimitata o con una sola di queste
pene – in caso di negligenza con multe o con l’arresto – chi
1. senza autorizzazione o emette obbligazioni al portatore a interesse zero o utilizza per i pagamenti
denaro (francobolli, monete, banconote o altri documenti che possono essere utilizzati nelle
operazioni finanziarie al posto delle monete o banconote permesse legalmente) anche se il suo
valore non è stampato nella valuta del Reich;
2. utilizza per i pagamenti nel territorio nazionale denaro emesso all’estero che, o esclusivamente o
per quanto riguarda altre determinazioni di valori, passa per valuta del Reich.
(2) E’ punibile anche il solo tentativo.
(3) Oltre alle pene, possono essere confiscati gli oggetti su cui verte il reato punibile. Se non può
essere perseguita e giudicata alcuna persona specifica, si può comunque eseguire un sequestro, se
vi siano le condizioni.
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§ 26. (1) I componenti del comitato direttivo della banca tedesca del Reich saranno puniti con una
multa o con la carcerazione
1. se, nelle pubblicazioni previste nell’§ 23, presentano in modo intenzionalmente falso o occultano
lo stato dei rapporti della banca tedesca del Reich;
2. se ordinano o permettono intenzionalmente che la banca tedesca del Reich emetta più banconote
di quelle che è autorizzata a emettere.
(2) L’azione penale ha inizio per ordine del Führer e Cancelliere del Reich.
VIII. Disposizione finale e transitoria
§ 27. (1) Il presidente della banca tedesca del Reich emana lo statuto. Lo statuto e i suoi
emendamenti devono essere resi pubblici.
(2) Lo statuto deve decidere per quanto riguarda:
1. l’apertura delle filiali;
2. il comitato della banca del Reich e i consigli distrettuali;
3. la quota di capitale sociale della banca tedesca del Reich, il suo trasferimento o pignoramento;
4. l’emissione e la forma di banconote e la relativa quota di partecipazione agli utili e sostituzione di
banconote, l’impiego e la dichiarazione di nullità di banconote perse o distrutte, nonché il
procedimento in seguito alla scomparsa di quote di partecipazione agli utili e sostituzione di
banconote;
5. l'assemblea generale, soprattutto le condizioni dell’esercizio del diritto di voto e l’ordinamento
interno;
6. l’anno amministrativo, il bilancio di fine anno e la sfera di competenza;
7. la revisione dei conti e i provvedimenti per questi conti;
8. il pagamento delle quote di utile.
(3) Finché il presidente della banca tedesca del Reich non ha emanato uno statuto valgono le
disposizioni dello statuto precedente, purché queste non siano in contrasto con la presente legge.
§ 28. (1) Il comitato direttivo della banca del Reich e i comitati direttivi delle filiali della banca tedesca
del Reich rivestono la carica di autorità del Reich.
(2) Nell’ambito della banca del Reich il comitato direttivo riveste la carica di alta autorità del Reich.
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(3) Le norme sulla garanzia del Reich per i suoi dipendenti valgono, conformemente ai sensi della
legge, anche per la banca tedesca del Reich.
§ 29. Per gli avvisi pubblici della banca tedesca del Reich è sufficiente una sola inserzione sulla
Deutsche Reichsanzeiger30 e sulla Preußische Staatsanzeiger31. La divulgazione è considerata
raggiunta quando a Berlino viene venduto un numero definito di Deutsche Reichsanzeiger e di
Preußische Staatsanzeiger.
§ 30. Sono permesse partecipazioni della banca tedesca del Reich ad ogni borsa per il commercio.
Ai fini dell’introduzione alla borsa si devono comunicare al relativo comitato direttivo le
caratteristiche; non è necessaria la pubblicazione di un prospetto informativo.
§ 31. (1) La banca tedesca del Reich gode, nelle questioni di costruzioni, abitazioni e affitti, delle
stesse agevolazioni del Reich.
(2) Le disposizioni circa la partecipazione alla camera dell’industria e commercio32 non si applicano
alla banca tedesca del Reich.
§ 32. La banca di credito tedesca33 non può aumentare l’importo delle banconote della banca di
credito in circolazione. Secondo particolari disposizioni si possono ritirare dalla circolazione le
banconote della banca di credito.
Nel decreto del 4 settembre 193934 venne stabilito che l’articolo 32 non doveva trovare applicazione
fino a nuovo ordine.
§ 33. (1) Le banconote in corso all’entrata in vigore di questa legge, insieme alle quote di
partecipazione agli utili e la sostituzione di banconote, devono essere presentate dal 30 aprile 1940
presso la banca tedesca del Reich. Se una banconota è distrutta o smarrita è sufficiente, al posto
della presentazione, la prova che il procedimento sia stato richiesto.
(2) Ogni partecipante deve portare alla presentazione, o al massimo entro il 30 aprile 1940, la prova
che egli può possedere partecipazioni della banca tedesca del Reich (§ 11 comma 2). I partecipanti
che non sono iscritti nei registri della banca del Reich devono richiedere l’iscrizione entro il 30 aprile
1940 e portare gli eventuali documenti legali ritenuti necessari dalla banca tedesca del Reich. La
banca tedesca del Reich non garantisce per la verifica dei documenti legali.
30 Gazzetta Tedesca del Reich.
31 Gazzetta dello Stato Prussiano.
32 Industrie- und Handelskammern.
33 Deutsch Rentenbank.
34 RGBl. I. S. 1694.
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(3) Il comitato direttivo della banca tedesca del Reich decide, con esclusione delle vie legali, se le
prove necessarie per il comma 2 siano rifiutate. Il comitato direttivo della banca del Reich può
prorogare il termine per queste prove.
(4) Le partecipazioni della banca del Reich che non sono presentate entro il termine convenuto dal
paragrafo 1 o per le quali i partecipanti non hanno rimesso le prove richieste entro il termine stabilito,
possono, oltre alle relative cedole del dividendo e rinnovamenti di banconote del comitato direttivo
della banca del Reich, essere dichiarate non valide per mezzo di un avviso pubblico in favore della
banca tedesca del Reich. Le partecipazioni verranno nuovamente distribuite.
(5) Il comitato direttivo della banca del Reich emette le ulteriori norme esecutive.
(6) La banca del Reich accorda un risarcimento per le partecipazioni ritenute non valide. Accorda
inoltre un risarcimento per la modifica della distribuzione degli utili.
(7) L’assemblea generale stabilisce definitivamente i risarcimenti su proposta del comitato direttivo
della banca tedesca del Reich.
§ 34. (1) Per la durata della carica dei componenti del comitato direttivo della banca tedesca del
Reich che si trovano in carica durante l’entrata in vigore di questa legge, valgono le disposizioni in
forza fino ad ora.
(2) Le disposizioni in vigore fino ad ora restano in forza fino all’emanazione di uno statuto dei
dipendenti secondo l’§ 7 e alle disposizioni circa gli stipendi, gli assegni di aspettativa, le pensioni e
le pensioni di guerra dei dipendenti della banca tedesca del Reich secondo l’§ 8.
(3) Per i dipendenti della banca tedesca del Reich, ai quali fino all’entrata in vigore di questa legge
spettavano diritti più ampi di quelli concessi loro da questa legge e dallo statuto dei dipendenti da
emanare secondo l’§ 7 comma 2, restano invariati questi diritti.
§ 35. Per la correzione del registro mediante il cambiamento della denominazione "banca del Reich"
in "banca tedesca del Reich" non viene imposta alcuna tassa.
§ 36. Non sono più in vigore:
la legge della banca del 30 agosto 1924 (RGBl. II. S. 235) comprese le rispettive modifiche di
legge;
l’§ 1 della legge sulle modifiche delle leggi della banca del 19 marzo 1924 (RGBl. II. S. 73);
l’ordine del Bundesrat del 31 agosto 1916 (RGBl. S. 985) circa la conferma/convalida degli
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assegni attraverso la banca del Reich e l’articolo 6 della legge di indroduzione alla legge sugli
assegni del 14 agosto 1933 (RGBl. I. S. 605),
la legge del 17 luglio 1922 (RGBl I. S. 693) sull’emissione e la riscossione della moneta
provvisoria e il capitolo IX della terza ordinanza del presidente del Reich per la sicurezza
dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 1931 (RGBl. I. S. 537, 562) comprese le rispettive
ulteriori disposizioni.
§ 37. (1) Questa legge entra in vigore con la promulgazione della norma sulla distribuzione del
profitto (§ 24) con effetto già per l’anno finanziario 1938.
(2) Per l’autorizzazione alla partecipazione all’assemblea generale che, nell’§ 33 ha previsto un
risarcimento, non è presa in considerazione la disposizione dell’§ 11 comma 2.
Berchtesgaden, 15 giugno 1939.
Il Führer e Cancelliere del Reich
Adolf Hitler
Il ministro dell'economia del Reich
Walther Funk
Il ministro delle finanze del Reich
Graf Schwerin von Krosigk
Il ministro dell’interno del Reich
Frick
Il ministro della giustizia del Reich
In rappresentanza
Dr. Schlegelberger
Il ministro del Reich e capo della Cancelleria
Dr. Lammers

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